Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021,
all'art. 15, proroga, fino al 30 giugno 2021, le tutele, introdotte
e poi rinnovate dalla precedente legislazione emergenziale, a favore
dei lavoratori in condizione di fragilità.
I lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante
da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso
del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità
(art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), è riconosciuta la possibilità di
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021,
anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile,
fino al 30 giugno 2021, agli stessi soggetti è riconosciuto il diritto
ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza
come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico.