Il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento,
prevedendo la sospensione di tutte le procedure dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione e dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2 e 8 dell'articolo 8 del Decreto in commento.
Pertanto a decorrere dal 1° luglio, le aziende che non hanno fatto richiesta degli strumenti di sostegno al reddito di cui ai commi 2 e 8 e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la facoltà di procedere con - o riprendere - le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, al ricorrere dei presupposti di legge mentre a decorrere dal 1° novembre 2021, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.
(Fonte Seac)