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Eurodigital Servizi S.r.l.

Foglio notizie aggiornamento Paghe

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NOTE RILASCIO

Note Rilascio ultimo aggiornamento edspaghe

NOTE RILASCIO ULTIMO AGGIORNAMENTO EDSPAGHE​

Contenuto Release 01.00.25

 

QUESTA RELEASE DEVE ESSERE INSTALLATA

OBBLIGATORIAMENTE DOPO AVER EFFETTUATO LA CHIUSURA ANNO 2024

 

FREQUENZA DI BACKUP CONSIGLIATO

 

SI RICORDA  A  TUTTI  GLI  UTENTI  DI  EFFETTUARE  IL

SALVATAGGIO DEGLI  ARCHIVI  ALMENO  AD  OGNI CHIUSURA

DI ELABORAZIONE  MENSILE  TRAMITE IL  NOSTRO PROGRAMMA

BACKUP/RIPRISTINO PRESENTE NELLA PROCEDURA edsPaghe

 

A) ALL INIZIO DI OGNI ELABORAZIONE MENSILE

   Dopo aver comunicato le formule del mese

B) ALLA FINE DI OGNI ELABORAZIONE MENSILE

   Prima di cambiare la data di elaborazione

C) REGOLARMENTE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA SU CD

   Di tutta la cartella ARCHIVI DA .:\Euro-slp\SLPaghe\Archivi

 

 

CONTENUTO RELEASE 01.00.25

 

 

- AGGIORNATE TABELLE ADDIZIONALI COMUNALI

 

  Prima di elaborare i cedolini di Gennaio, dal menù

  archivi --- > Gestione tabelle addizionali comunali

 

  Cliccare a destra sul pulsante "Aggiorna tabelle addizionali

  comunali rilasciate da Eurodigital Servizi.

 

  Dopo tale aggiornamento, e prima del calcolo del cedolino

  di gennaio si consiglia di utilizzare il programma dal menu

  RICALCOLO ADDIZIONALI COMUNALI/REGIONALI.

 

  Il ricalcolo verrà effettuato SOLO per quei comuni o regioni

  che hanno subito una variazione.

  Il nuovo valore verrà scritto sia in anno corrente che in anno

  precedente.

 

- GIORNI ANNO 365

 

  Codificare nell'archivio dati fissi il campo F169 = 1 (GG 366)

 

- NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2025

 

  - ULTERIORE DETRAZIONE

 

    Beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale sono coloro 

    il cui reddito complessivo è compreso tra euro 20.001 e

    euro 40.000.

  

    Campo di nuova istituzione:

 

    PC31 Sogg a Ult Detr = 0 si

                                             1 no

 

    Modalità di calcolo:

 

   Imponibile fiscale mese x num. mens (P090)

   con questa operazione si stabilisce il reddito complessivo

   annuo per poter applicare il calcolo corretto

 

   L’importo della detrazione è quantificato in funzione

   dell’ammontare del reddito complessivo

 

   - se reddito complessivo compreso tra euro 20.001 e 32.000

 

     la detrazione spettante è pari a euro 1.000 annui

 

     il calcolo mensilmente è 1.000 / 365 X GGDETR

 

   - se reddito complessivo è compreso tra 32.001 e 40.000

 

     la detrazione spettante è data dal seguente calcolo

 

                  1.000 x (40.000-RC) / 8000

 

    il calcolo mensilmente è 1.000x[(40.000-RC)/8000]/365 X GGDETR

    

   Nell'help --- > Monografie ---- > Ulteriore detrazione 2025

 

   - SOMMA INTEGRATIVA

 

     PC32 Somma integrativa = 0 si

                                                     1 no

 

 

     Beneficiari della somma integrativa sono coloro il cui reddito

     complessivo è compreso tra euro 0 e 20.000

 

     Modalità di calcolo:

 

     Imponibile fiscale mese x num. mens (P090)

     con questa operazione si stabilisce il reddito complessivo

     annuo per poter applicare il calcolo corretto

 

     L’importo della somma integrativa verrà così calcolato:

  

 

     - se reddito complessivo compreso tra euro 0 e 8.500

 

        Imponibile fiscale mese x 7,1%

 

    

     - se reddito complessivo è compreso tra 8.501 e 15.000

 

        Imponibile fiscale mese x 5,3%

 

 

     - se reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 20.000

 

        Imponibile fiscale mese x 4,8%            

 

    

     La quota della Somma Integrativa spettante verrà evidenziata

     nel corpo del cedolino con una formula automatica in competenza

     non soggetta a nulla ( esempio Trattamento integrativo)

 

         *** Somma Integrativa L.207 del 30 dicembre 2024

 

 

     Tale importo mensilmente verrà recuperato in F24 a credito con

     il codice tributo fittizio "AAAA" che successivamente tramite

     patch verrà sostituito dal codice ufficiale.

 

 

     CONGUAGLIO A DEBITO

 

     Per quanto concerne la somma integrativa, se in fase di

     conguaglio non dovesse spettare ma è stata erogata, come

     previsto dalla normativa, se il debito supera i 60 euro, la

     restituzione viene effettuata in 10 rate.

 

     Il versamento della 1° rata avviene nel mese stesso di

     conguaglio e quindi versata con il codice ...., le restanti

     rate con decorrenza 01/01 verranno esposte in F24 con codice

     "...." come previsto dalla risoluzione ADE n....

 

     DIPENDENTE CESSATO

 

     In caso di restituzione della somma integrativa, in fase di

     cessazione verrà detratta in un'unica soluzione.

 

     Nell'help --- > Procedura edsPaghe ---- > Gestione Somma Integrativa

 

  - FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) CONTRIBUTO ADD. CASSA

    INTEGRAZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA / DEROGA

 

    L'INPS, con la Circolare n. 5 del 20 gennaio 2025,

    fornisce indicazioni riguardo la riduzione, a decorrere dal

    1° gennaio 2025, dell'aliquota della contribuzione ordinaria

    dello 0,50% dovuta per il finanziamento del "Fondo di

    integrazione salariale" e del "Fondo di solidarietà bilaterale

    per le attività professionali" e della contribuzione addizionale,

    dovuta dal datore di lavoro che fruisce di interventi di cassa

    integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga

 

    Per quanto concerne il FIS, la riduzione del contributo

    ordinario, riguarda solo i datori di lavoro che, nel semestre

    di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti

 

    Aggiornare il campo ditta TA37 con il valore 0.30, TA40 con il

    valore 0.20 e la formula utilizzata per la trattenuta dipendente

    con la % 0.10.

 

    Per quanto riguarda il contributo addizionale dovuto in presenza

    di cassa integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in

    deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di

    lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione

    salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo

    periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale

    ridotta

 

    - 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al

      lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente

      ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria

      fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a

      un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio

      mobile;

 

    - 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane

      in un quinquennio mobile.

 

    Aggiornare pertanto i campi settore S293 / S294 / S295.

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